STATUTO
Titolo I – Costituzione – Sede – Durata – Scopo
Art. 1
1. Ai sensi dell’art. 2612 e seguenti del Codice Civile è costituito un consorzio per lo sviluppo del turismo nell’area termale della provincia di Padova denominato "Consorzio Terme Euganee", con sede legale nel Comune di Abano Terme (PD) all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile.
Ai soli fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese si precisa che l'indirizzo attuale del Consorzio è in Comune di Abano Terme (PD) in Largo Marconi n. 8.
2. Sono promotori del Consorzio:
La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Padova;
L'Associazione Albergatori Termali di Abano Terme;
L'Associazione Albergatori Termali di Montegrotto Terme;
Ascom Padova – Comitato Turismo Area Termale Euganea;
Hotel Mioni Pezzato Prima Spa.
3. Sono, inoltre, considerati promotori del consorzio tutti i soggetti che aderiranno al Consorzio entro 30 giorni dalla sua costituzione, presentando domanda di adesione, secondo le modalità di cui all'art. 5.
Art. 2
1. La durata del Consorzio è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta).
2. Tale durata potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.
Art. 3
1. Il Consorzio non ha finalità di lucro.
2. Esso ha lo scopo di individuare e supportare ogni azione diretta a promuovere, qualificare ed incrementare il turismo nell’area Termale Euganea e delle altre località venete, favorendo in maniera organica le iniziative che determinano positive ricadute allo sviluppo del turismo con intervento, diretto o indiretto, in Italia e all’estero, creando anche apposite strutture e/o società operative.
Il Consorzio raggruppa e coordina gli operatori delle tipologie di cui alle leggi regionali Venete n. 24/88, n.31/88, n. 31/84, n.7/86, n.46/86 e della legge 287/91 dando luogo a una struttura associata di promozione turistica ai sensi dell’art. 24 della L. 13/94.
3. Per il raggiungimento degli scopi suddetti, il Consorzio potrà assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altri Enti, organizzazioni aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio.
4. Il Consorzio, sia direttamente che indirettamente, può concretizzare ogni azione intesa a:
a) condurre ricerche di mercato in ogni materia utile al fine di:
adeguare l’immagine e l’offerta turistica dell’area Termale Euganea alle esigenze dell’utenza esistente e di quella potenziale in una prospettiva di valorizzazione delle proprie peculiarità socio-economiche nonché storico-artistiche e ambientali;
conoscere le valutazioni, le richieste e le motivazioni della domanda sia già residente nell’area Termale Euganea, sia residente in zone o aree italiane o estere i cui flussi sono interessanti per l’area Termale Euganea, sia potenziale sia in senso assoluto;
verificare qualsivoglia problematica meritevole di un’indagine utile e congrua con lo sviluppo del turismo nell’area Termale Euganea, e ciò con particolare riferimento alle diverse tipologie di turismo (culturale, fieristico, commerciale, convegnistico, universitario, salutistico, religioso e di studio);
b) promuovere direttamente l’individuazione, la definizione e l’organizzazione di attività di forte richiamo turistico, quali quelle culturali, commerciali, fieristiche, congressuali, scientifiche, di studio e quant’altro ritenuto aderente alle caratteristiche socio-economico-culturali dell’area Termale Euganea e del territorio circostante;
c) promuovere la partecipazione a fiere, esposizioni, mostre, borse e workshops specializzati in Italia ed all’estero;
d) predisporre offerte turistiche complessive e coordinate sia sull’area Termale Euganea che sul territorio ad essa rapportabile;
e) curare la prestazione di servizi turistici di tipo permanente o anche occasionale;
f) promuovere la tutela dell’immagine dei vari settori turistici dei comuni dell’area Termale Euganea, mediante azioni incentivanti la riqualificazione delle strutture, la formazione del personale, l’acquisizione di moderne tecnologie di gestione etc.
5. Per il raggiungimento degli scopi suddetti, il Consorzio potrà assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altri Enti, organizzazioni aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio.
Titolo II – Adesioni al Consorzio
Art. 4
1. Possono far parte del Consorzio senza discriminazioni o clausole di gradimento enti pubblici e privati, associazioni di categoria, società ed aziende singole o associate interessate allo sviluppo turistico dell’area Termale Euganea.
2. Il consorzio ha una struttura aperta, per cui l’ingresso e l'uscita dei nuovi consorziati, non importa modificazione dell'atto costitutivo.
Art. 5
1. Per ottenere l'ammissione al Consorzio il richiedente deve inoltrare domanda al Presidente del consorzio stesso, che dovrà essere approvata con la maggioranza qualificata dei tre quarti dei componenti il Consiglio Direttivo.
2. Il richiedente acquista la qualità di consorziato solo dopo la deliberazione del Consiglio Direttivo di cui al successivo art. 20 e previo versamento della quota di ammissione di cui al successivo art. 8.
Art. 6
1. Il recesso dal Consorzio deve essere fatto tramite comunicazione motivata al Consiglio Direttivo, che deve deliberare in merito tenuto anche conto delle possibili obbligazioni del recedente nei confronti del Consorzio.
La richiesta di recesso produrrà effetto a partire dall’anno successivo solo se presentata a mezzo lettera raccomandata entro il 30 giugno dell’anno in corso. Se presentata oltre tale data produrrà effetto a partire dal secondo anno solare successivo a quello di presentazione.
Il recesso non dà comunque diritto alla restituzione di quanto versato.
2. La perdita della qualifica di consorziato avviene, oltre che per recesso ed esclusione, anche per decadenza a seguito della cessazione dell'attività, messa in liquidazione, fallimento. Il Consiglio Direttivo prende atto della sopravvenuta causa di decadenza e provvede ad effettuare la relativa annotazione nel libro dei consorziati. La decadenza non dà comunque diritto alla restituzione di quanto versato.
Art. 7
1. L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, può deliberare in qualunque momento l'esclusione del Consorziato nei seguenti casi in cui il consorziato stesso:
a) Non abbia provveduto al pagamento in tutto o in parte della quota di iscrizione o della quota annuale;
b) Si sia reso inadempiente verso il Consorzio per le obbligazioni da questo assunte, su sua richiesta, in nome e per suo conto;
c) Non abbia rispettato qualsivoglia altro obbligo contratto nei confronti del Consorzio;
d) Abbia compiuto atti costituenti grave inosservanza delle disposizioni del presente statuto o delle deliberazioni degli organi del Consorzio o abbia svolto azioni in contrasto con gli scopi dello statuto.
Nel caso in cui il consorziato si opponga all'esclusione eccependo il fatto che gli atti compiuti non costituiscono grave inosservanza, verrà demandato al Collegio arbitrale di cui all'art. 31 dello statuto, con le procedure ivi previste, di definire grave o meno l'inosservanza; l'organo consortile demandato ad attivare la procedura sarà il Presidente.
e) Non possa più partecipare al conseguimento degli scopi sociali.
Titolo III – Mezzi finanziari e organizzativi
Art. 8
1. I mezzi finanziari di cui si avvale il Consorzio per il conseguimento degli scopi sociali sono:
a) le quote sottoscritte dai consorziati all’atto della costituzione o dell'adesione al Consorzio;
b) i contributi annuali per le spese di finanziamento del Consorzio di cui all'art. 10;
c) i contributi per la promozione turistica regionale previsti dall'art. 25 della Legge regionale n. 13/94;
d) gli eventuali contributi volontari versati dai consorziati o da altri enti e/o organizzazioni diversi, nonché qualsiasi altro conferimento proveniente dagli stessi e destinato al raggiungimento degli scopi sociali; tali contributi possono essere finalizzati per particolari iniziative o attività;
e) il ricavato degli eventuali servizi prestati dal Consorzio a terzi per l'attuazione di particolari iniziative secondo quanto previsto dal precedente art. 3; i beni e le somme provenienti da successioni testamentarie, da donazioni, da oblazioni volontarie nonché da ogni titolo non esplicitamente previsto sono sottoposti alla normativa del Codice Civile;
f) da eventuali conferimenti patrimoniali.
Art. 9
Ogni consorziato è tenuto a versare al Consorzio all'atto dell'adesione la quota unica di Euro 100,00 (cento virgola zero zero).
Art. 10
1. Il contributo annuale che ogni singolo consorziato è tenuto a versare è determinato di anno in anno dal Consiglio Direttivo.
2. Per gli enti pubblici il contributo annuale deve essere preventivamente approvato dai rispettivi organi deliberativi.
Art. 11
1. Per l'espletamento della propria attività il Consorzio può avvalersi di personale distaccato dagli enti promotori pubblici e non, purché nel rispetto dei relativi ordinamenti, di proprio personale, di consulenti e/o professionisti esterni.
2. Sul trattamento e sui rimborsi spese dovuti al personale distaccato da terzi consorziati delibera il Consiglio Direttivo nell’ambito delle disposizioni di legge che disciplinano la materia.
Titolo IV – Organi del Consorzio
Art. 12
a) l'Assemblea
b) il Consiglio Direttivo
c) il Presidente
d) il Collegio dei Revisori dei Conti.
Titolo V – Capitolo I – Assemblea
Art. 13
1. L'Assemblea è composta da un rappresentante per ciascuno dei consorziati in regola con il versamento delle quote di cui all'art. 10.
Art. 14
1. Spetta all'Assemblea del Consorzio:
a) fissare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo e provvedere alla loro elezione;
b) eleggere i membri del Collegio dei Revisori dei conti e fissarne l'indennità;
c) approvare i bilanci preventivi e consuntivi del consorzio predisposti dal Consiglio Direttivo.
2. Spetta all'Assemblea straordinaria:
a) deliberare su eventuali modifiche di statuto;
b) deliberare su tutti gli atti di straordinaria amministrazione;
c) deliberare sull'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio;
d) deliberare sull'eventuale proroga della durata del Consorzio.
Art. 15
L'Assemblea ordinaria si riunisce ogni anno entro i termini di legge, almeno per l’approvazione del conto consuntivo ed entro il mese di ottobre salvo proroga motivata di due mesi per l'approvazione del bilancio preventivo.
Art. 16
1. Le assemblee si radunano nella sede sociale o altrove purché in Italia e potranno tenersi anche in video conferenza; esse sono convocate dal Presidente mediante lettera raccomandata, telegramma, fax o posta elettronica, indicanti specificatamente il giorno, il luogo e l'ora della stessa e gli argomenti all'ordine del giorno, da inviarsi almeno 8 (otto) giorni prima della data della prima convocazione o, in casi di urgenza, almeno cinque giorni prima della data della prima convocazione.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento, dal vice Presidente.
Art. 17
1. L'Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta dei consorziati e, in seconda convocazione, da indire non meno di un'ora dopo, qualunque sia il numero di consorziati.
2. Essa delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
3. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
Art. 18
1. L'Assemblea straordinaria è valida, in prima convocazione, con la presenza di almeno due terzi dei consorziati e in seconda convocazione, da indire non meno di un'ora dopo, con la presenza della maggioranza assoluta dei consorziati.
2. Le deliberazioni sono validamente adottate con la maggioranza assoluta dei presenti.
Titolo V – Capitolo II – Consiglio Direttivo
Art. 19
1. Il Consiglio Direttivo è composto da 9 (nove) membri di cui 4 (quattro) rappresentanti delle imprese alberghiere, 2 (due) rappresentanti delle imprese non alberghiere, 1 (uno) rappresentante del Comune di Abano Terme, 1 (uno) rappresentante del Comune di Montegrotto Terme, 1 (uno) rappresentante della C.C.I.A.A..
Il Presidente del Consiglio deve essere nominato tra i quattro membri delle aziende alberghiere.
2. I componenti del Consiglio Direttivo in rappresentanza di Enti Pubblici vengono designati dal rispettivo Ente di appartenenza, che può procedere anche alla loro sostituzione.
3. I componenti del Consiglio Direttivo in rappresentanza delle categorie imprenditoriali vengono eletti dall’Assemblea. Ogni socio ha diritto di votare esclusivamente i rappresentanti della propria categoria imprenditoriale. Risulteranno eletti i soci che avranno ottenuto il maggior numero di voti per ciascuna categoria.
4. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
5. I componenti nominati nel triennio in sostituzione di altri, comunque cessati, verranno scelti tra i primi non eletti risultanti dal verbale di votazione redatto all’epoca della nomina del Consiglio Direttivo e durano in carica fino al compimento del triennio.
6. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente.
7. Possono essere invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo esperti e/o rappresentanti di enti e organizzazioni interessati all’attività del Consorzio.
Art. 20
1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione del Consorzio, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali.
Art. 21
1. Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei propri poteri per specifiche materie (o anche per specifici atti o negozi) al Presidente o ad uno o più consiglieri, determinando i limiti della delega. Il Consiglio Direttivo potrà altresì nominare anche terzi non consiglieri per il compimento di specifici atti o negozi, determinando i limiti della delega.
Art. 22
1. Il Consiglio Direttivo decide sulla nomina del segretario generale e sull'ammissione dei nuovi consorziati.
Art. 23
Il Consiglio Direttivo si raduna sia nella sede sociale sia altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno tre dei suoi membri.
Art. 24
1. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente con lettera raccomandata, telegramma, fax o posta elettronica da spedirsi sette giorni prima dell’adunanza ad ogni amministratore e revisore effettivo e, nei casi di urgenza, con telegramma, fax o posta elettronica da spedirsi almeno due giorni prima.
2. Sono comunque validi i consigli cui partecipano tutti i consiglieri ed i Revisori, anche in assenza di formalità di convocazione.
Art. 25
1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri in carica.
2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quelle sulle domande di adesione al Consorzio per le quali è richiesta la maggioranza qualificata dei tre quarti dei componenti il Consiglio Direttivo. Le deliberazioni concernenti l'utilizzo degli eventuali contributi straordinari dei Comuni, finalizzati per particolari iniziative e attività, devono riportare il voto favorevole del Comune interessato.
3. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
4. Delle riunioni del Consiglio viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario; in caso di impedimento o mancanza di quest’ultimo, funge da segretario un componente del Consiglio Direttivo designato dal Presidente.
5. Ai componenti il Consiglio Direttivo spetta la rifusione delle spese per l’espletamento del mandato.
Titolo V – Capitolo III – Presidente
Art. 26
1. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Consiglio Direttivo di fronte a terzi ed in giudizio.
2. Egli può adottare provvedimenti di urgenza da sottoporre alla ratifica del Consiglio Direttivo alla sua prima adunanza. In caso di assenza o impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente.
3. Al Presidente spetta la rifusione delle spese per l’espletamento del mandato.
Titolo V – Capitolo IV – Collegio dei Revisori dei conti
Art. 27
1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea.
2. Spettano ai Revisori la rifusione delle spese e le indennità nella misura che viene deliberata dall'Assemblea.
Art. 28
1. I Revisori dei conti esercitano sia il controllo di gestione che quello contabile.
2. Essi durano in carica tre anni e sono riconfermabili.
Titolo VI – Segretario generale
Art. 29
1. Il segretario generale è nominato dal Consiglio Direttivo scegliendo tra persone il cui curriculum attesti una comprovata e congruente professionalità; dura in carica sino a revoca o dimissioni.
2. Partecipa, senza voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo fungendo da segretario e assume gli incarichi che il Consiglio Direttivo ritiene di delegargli.
3. Al segretario generale è affidata l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo o dell’Assemblea.
4. Al segretario generale è riconosciuto un compenso fissato dal Consiglio Direttivo.
5. E' responsabile del personale e della gestione degli uffici.
Titolo VII – Dei Bilanci
Art. 30
1. L'esercizio sociale del Consorzio è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Il bilancio d'esercizio verrà approvato entro i termini di legge.
Titolo VIII – Disposizioni generali
Art. 31
1. Tutte le contestazioni che potranno emergere tra Consorzio, Consorziati, Organi del Consorzio, membri degli Organi stessi, Procuratori, etc. verranno risolte in via definitiva da un Collegio arbitrale composto da tre arbitri la cui nomina sarà demandata, su istanza della parte più diligente, al Presidente della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Padova, al cui regolamento si fa rifermento per gli aspetti procedurali.
Art. 32
Per disciplinare il funzionamento tecnico ed amministrativo del Consorzio, il Consiglio Direttivo può elaborare apposito regolamento che verrà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei soci.
F.TO ALBERTIN GIUSEPPE
F.TO LORIS CAMPORESE
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REGOLAMENTO
CONSORZIO TERME EUGANEE
APPROVATO CON ASSEMBLEA DEL 30/10/1996
ART. 1
Il funzionamento tecnico-amministrativo del Consorzio è retto, oltre che dalle disposizioni dell’atto costitutivo e dallo Statuto, da questo regolamento che vincola tutti i consorziati e forma parte integrante del contratto del Consorzio.
Art. 2
Le domande di ammissione al Consorzio, all’atto della presentazione, devono essere corredate dai seguenti documenti:
a) deliberazione di richiesta di adesione per i soggetti pubblici;
b) domanda di adesione per i soggetti privati corredata da certificato C.C.I.A.A. per le società e dall’atto costitutivo o statuto per le associazioni;
c) attestazioni diverse su indicazioni del Consiglio Direttivo;
d) l’impegno a versare la quota unica di adesione contestualmente alla domanda stessa.
Art. 3
Il contributo annuale ordinario previsto dall’art. 14 dello Statuto dovrà essere versato in termini tali da consentire l’effettiva realizzazione dei programmi. Il versamento potrà essere effettuato mediante due rate di uguale importo con scadenza 30 aprile e 31 agosto dell’anno in corso. Ogni ritardo potrà dar luogo al deferimento al Consiglio Direttivo per il seguito di competenza in ordine all’applicazione di interessi di mora, di penali o di procedimenti sanzionatori.
Art. 4
Con l'acquisizione della qualifica di consorziato, nei modi previsti dallo Statuto, il soggetto ammesso al Consorzio riceve periodiche informazioni sull’attività consortile.
Art. 5
La determinazione degli obiettivi e della politica consortile spetta all’Assemblea, la quale dovrà fornire conseguenti indicazioni ed adeguati mezzi al Consiglio Direttivo per l’attuazione.
Spetta al Consiglio Direttivo formulare previsioni tecnico-economico-finanziarie in base alle esigenze gestionali necessarie per il perseguimento degli obiettivi e della politica consortile.
Art. 6
E' facoltà del Consiglio Direttivo nominare comitati di tecnici composti da non meno di due consorziati, oltre che da rappresentanti di istituzioni e soggetti interessati all’attività del Consorzio. I comitati tecnici hanno funzioni meramente consultive, essendo comunque riservata agli organi del Consorzio ogni facoltà decisionale.
Art. 7
Ogni consorziato è tenuto a fornire informazioni e dati statistici, su semplice richiesta del Consorzio, di interesse alla gestione del Consorzio stesso.
Art. 8
Le deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo sono vincolanti per tutti i consorziati.
Art. 9
Ogni variazione al presente regolamento è di competenza esclusiva dell'assemblea che delibererà a maggioranza, a norma dell'art. 17 dello Statuto. |